Gallerie Fotografiche
Alternativa Democratica
Alla cortese attenzione di
SINDACO DI RECOARO TERME (VI)
Oggetto: mozione
PREMESSO CHE:
- l´assistenza sociosanitaria rivolta nei confronti degli anziani non autosufficienti deve essere assicurata dalla Pubblica Amministrazione e che le cure rivolte ai medesimi soggetti sono comprese,ai sensi del decreto legislativo 502/92 nei LEA (livelli essenziali di assistenza);
- l’Assessore Comunale ai Servizi Sociali Damiano Piccoli non conosce la normativa vista la risposta data, allo scorso Consiglio Comunale, su precisa domanda in merito all’integrazione di retta da parte dell’ente locale per i soggetti non autosufficienti, indigenti e a carico delle famiglie, rivoltagli dal Gruppo Consiliare “Alternativa Democratica – PRC e Indipendenti”;
- il decreto legislativo 109/1998 modificato con decreto legislativo 130/2000 (normativa ISEE) e l´art.25 della legge 328/2000 (integrazione socio-sanitaria) stabiliscono che le quote delle rette a carico degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, nonché delle persone affette da grave disabilità, ricoverati nelle strutture Residenziali Extraospedaliere debbano essere calcolate con esclusivo riferimento al reddito dell´assistito e non si possa chiedere ai parenti la compartecipazione al pagamento delle somme di denaro;
- la stessa legge 328/2000 art.6 comma 4 recita testualmente: "per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali,il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,previamente informati,assume obblighi connessi all´eventuale integrazione economica";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Febbraio 2001"Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e l´art.54 della legge 289/02 stabiliscono che le rette dei ricoverati ultrassessantacinquenni non autosufficienti debbano essere pagate per il 50% dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale)e per il restante 50% dai Comuni,con eventuale partecipazione dell´utente in base al valore ISEE calcolato esclusivamente sul reddito dell´assistito;
- la delibera di Giunta della Regione Veneto n.457/2007 dichiara che:"la quota di retta di residenzialità qualificata come "alberghiera" è a carico della persona accolta nel Centro di Servizio Residenziale o, se dal caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino è residente o è iscritto ai registri anagrafici al momento dell´ingresso in struttura, indipendentemente dalla sua condizione di non autosufficienza";
- la legge finanziaria per l´anno 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264), ha istituito il "fondo per le non autosufficienze", allo scopo di sovvenire alle necessità sociali delle persone malate croniche, non autosufficienti, affette da patologie fisiche, psichiche e/o sensoriali, nonché per sovvenire alle necessità sociali delle persone con grave disabilità; tale fondo, con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale, è stato successivamente ripartito tra le Regioni;
RILEVATO CHE:
- in pochissimi casi i Comuni, le Asl e i Centri di Servizio Residenziali rispettano la normativa vigente, facendo pagare la quota della retta alberghiera eccedente il reddito dell´assistito ai familiari dello stesso;
- in base a quanto previsto dall´art. 3, comma 2-ter del dlgs n. 109/98 che recita: "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito";
- numerose sentenze e ordinanze di TAR e Consiglio di Stato hanno affermato la piena validità del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000 (articolo 2 comma 6):
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sentenza n. 0042/07 del 6 dicembre 2006, depositata in cancelleria il giorno 11 gennaio 2007
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana -Terza sezione, ordinanza n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in segreteria il 7 settembre 2007
· Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Sezione prima, ordinanza n. 634/2007 del 18 settembre 2007
· Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ordinanza n. 521/2007 del 18 settembre 2007
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Seconda sezione, ordinanza n. 43/2008 del 16 gennaio 2008, depositata in segreteria il 17 gennaio 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione prima, sentenza n. 291/08 del 5 - 19 dicembre 2007, depositata in segreteria il 7 febbraio 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione prima, sentenza n. 303/08, depositata in segreteria il 7 febbraio 2008
· Tribunale di Lucca (giudice dr. Giacomo Lucente), sentenza n. 0174/2008 del 1° febbraio 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia-Romagna, sentenza n. 176/2008 del 5 febbraio 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, ordinanza n. 372/2008 del 1° aprile 2008, depositata in cancelleria il 2 aprile 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia), sentenza n. 350/2008 del 2 aprile 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ordinanza n. 602/2008 del 16 aprile 2008, depositata in segreteria nella stessa data
· Consiglio di Stato, sezione quinta, ordinanza n. 2594 del 16 maggio 2008 (di reiezione del ricorso presentato dal Comune di Firenze contro la sopra citata ordinanza del T.A.R. della Toscana n. 43/2008)
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, prima sezione, sentenza n. 1405/08 dell´ 8 maggio 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, quarta sezione, sentenza n. 4033/2008 del 10 settembre 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), sentenza n.01102/2008 del 20 marzo 2008, depositata in segreteria il 22 settembre 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione terza, sentenza n. 02535/2008 del 26 giugno 2008, depositata in segreteria il 17 novembre 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), ordinanza 01101/2008 del 26 novembre 2008, depositata in segreteria il 27 novembre 2008
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), ordinanza 00836/2008 del 26 novembre 2008, depositata in segreteria il 28 novembre 2008
· Consiglio di Stato - sezione quinta, ordinanza n. 04582/2009 del 11 settembre 2009, depositata in segreteria il 14 settembre 2009;
· Consiglio di Stato - sezione quinta, ordinanza n. 02130/2010 del 11 maggio 2010, depositata in segreteria il 12 maggio 2010;
· Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sentenze n. 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488 del 14 maggio 2010 e sentenze n. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 del 20 maggio 2010;
· Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sentenza n° 950 del 07/06/2011;
- molte strutture residenziali per non autosufficienti stanno applicando aumenti delle Rette, già molto pesanti per le famiglie, per fronteggiare problemi di bilancio;
- la Regione Veneto finanzia la quota sanitaria attraverso l´istituto dell´Impegnativa di Residenzialità ma non soddisfa pienamente il concreto fabbisogno dei singoli territori;
- la nostra Provincia è anziana, mentre la percentuale di pensioni minime è tra le più alte della Regione;
- l´attuazione completa della normativa vigente costituisce un aggravio da parte del Comune, senza un adeguato stanziamento proveniente dal fondo nazionale e regionale per la non autosufficienza, ma che si necessita di applicare la normativa vigente;
- la Regione Piemonte con propria delibera ha stanziato 5 milioni di euro a favore dei Comuni che approvino dei regolamenti nel rispetto delle norme sopramenzionate;
Tutto ciò premesso si propone la seguente mozione:
“ Il Consiglio Comunale di Recoaro Terme impegna:
- l´Assessore ai Sevizi Sociali ad attivarsi presso gli uffici competenti perché predispongano una proposta di modifica “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, OVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI”adeguandolo alla normativa vigente in materia di integrazioni di retta nelle case di riposo;
- il Sindaco ad attivarsi presso la Regione Veneto affinché sia stanziato un fondo Regionale con risorse economicamente adeguate a favore dei Comuni Veneti che approvino dei regolamenti che siano rispettosi delle norme sopramenzionate.
Giuliano Ezzelini Storti
CONSIGLIO COMUNALE DI RECOARO TERME (VI)
Gruppo “Alternativa Democratica P.R.C. e Indipendenti”
IL CAPOGRUPPO
Recoaro Terme (VI), 4 Luglio 2011
Alla cortese attenzione di
SINDACO DI RECOARO TERME (VI)
e p.c.
Prefetto di Vicenza
Procuratore della Repubblica Vicenza
Oggetto:interpellanza urgente.
Premesso la sottostante nota inviata al Sindaco,ai Gruppi Consiliari e all’Assessore Urbanistica ;









